Codice Condotta DIPENDENTI

CODICE DISCIPLINARE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TUR-27

* * * * *

Si invitano i Sigg.ri Dipendenti della ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO T.U.R. -27, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente disciplinare.

* * * * * *

Disciplina del lavoro

Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la massima diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell'Associazione, e deve osservare le disposizioni ricevute nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.

Obblighi del personale

In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.

Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.

Sono obblighi del lavoratore:

- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;

- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;

- astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, offerto loro o ad altri dipendenti dell'Organizzazione;

- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

E' fatto divieto al lavoratore di prestare attività retribuita in concorrenza con la struttura di appartenenza, anche in caso di sospensione cautelativa.

La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro è consentita ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Trattenute per il risarcimento

I danni che comportino trattenute per risarcimenti debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'Associazione.

L’importo del risarcimento in relazione alla entità del danno arrecato sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga salvo in caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:

a) con il richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.

e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.

I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa, ed in ogni caso essi non possono essere adottati senza la preventiva contestazione contenente il termine a difesa di gg. 5 al ricevimento della stessa.

La contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'Associazione ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.

Il provvedimento disciplinare non può essere adottato dalla Associazione oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato sia di persona, che unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza la osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Richiamo (verbale o scritto) multa, sospensione.

Questa Associazione, in ossequio al principio di proporzionalità fa il fatto mancanza e le sanzioni conservative, e stante il principio delle recidive che influiscono anche sulla graduazione della sanzione disciplinare, può irrogare a sua discrezione, le sanzioni disciplinari sopra dette, per i seguenti casi:

a) il lavoratore che non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;

d) non si attenga alle disposizioni impartite, o non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dal Presidente dell'Associazione, o persona da questi delegate;

e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Associazione;

f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;

g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;

h) violi il segreto professionale e d'ufficio; ovvero non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Associazione;

i) compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno della Organizzazione, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine ed alla immagine della Associazione, anche mediante post o commenti negativi, ove non veri e diffamatori, su qualunque social network, o tramite qualsiasi forma di messaggistica;

j) ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all'art. 10 CCNL A.N.P.A.S. del 14.04.2004;

k) contravvenga al divieto dell’utilizzo, durante l’orario di lavoro, del telefono cellulare (sia per ricevere che per fare chiamate, e/o inviare messaggi e/o leggere messaggi), se non per motivi strettamente attinenti al servizio, ed in ogni caso è vietato l'utilizzo del cellulare durante la guida; parimenti, se addetti ai computer, è fatto divieto di utilizzare gli strumenti informatici e le connessioni internet della Associazione per fini diversi da quelli aziendali (ad es. è fatto divieto di accedere ai social network, facebook e simili, applicazioni di videogiochi; utilizzare la posta elettronica aziendale per fini personali, ovvero accedere da remoto alla propria posta elettronica, ecc.); ovvero utilizzi, senza il permesso del Presidente della Associazione, il telefono aziendale per fini personali;

l) provocare e/o partecipare ad una rissa all'interno del luogo di lavoro, ovvero delle pertinenze aziendali, senza passaggio alle vie di fatto, anche se coinvolgano due persone;

m) danneggiamento colposo dei beni della Associazione;

n) Pur essendo a conoscenza di guasti alle ambulanze o di irregolarità nell'andamento delle stesse, non si avverta tempestivamente l'Associazione;

o) Si contravvenga al divieto di fumare o di bere, durante l’orario di lavoro;

p) si contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, ad es. non indossando l'abbigliamento con il logo della Associazione; gli strumenti di protezione in proprio possesso, ovvero si manomettano colposamente le ambulanze.

q) si contravvenga alle disposizioni impartite in relazione all'emergenza COVID-19 ed in particolare sul posto di lavoro si obbliga: utilizzo della mascherina, di mantenere la distanza sociale di almeno 1 mt, del lavaggio frequente delle mani con successivo igienizzante.

r) della pulizia con detergenti a base d'alcol del vano sanitario e guida, ad ogni intervento con ambulanza .

In caso di gravità della sanzione la Associazione potrà procedere a sospensione cautelativa per il tempo in cui il lavoratore fornirà le proprie giustificazioni.

Licenziamento senza preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Associazione un grave danno, anche alla immagine di questa, e compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A mero titolo esemplificativo, e comunque non esaustivo, rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

1. nei punti previsti dalle precedenti lettere qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

2. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;

3. recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;

4. assenze per simulata malattia;

5. Si conceda, ovvero si agevoli, la introduzione nella postazione S.E.U. 118; ovvero nella sede sociale; ovvero a bordo dell'ambulanza di persone estranee, o senza regolare permesso, salvo che non si tratti di un soccorso o di una emergenza;

6. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;

7. alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di altri dipendenti;

8. per l'uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

9. per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti, all'amministrazione o a terzi;

10. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

11. per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto di terzi, in violazione degli artt. 2104 e 2105 del codice civile;

12. per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;

13. accertamento di uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichino lo svolgimento delle proprie mansioni, soprattutto se ciò viene accertato durante il servizio; ovvero a seguito di sinistro stradale, ovvero a cagione di contestazione da parte delle Forze dell'Ordine in occasione di controlli occasionali su strada;

14. accertate molestie di carattere sessuale in danno di pazienti e/o colleghi di lavoro, e/o di chiunque venga molestato; ovvero di minori o di soggetti con minorazioni mentali o fisiche, anche al di fuori dell'orario di lavoro;

15. per atti di libidine commessi nell'ambito della Organizzazione;

16. danneggiamento doloso dei beni della Associazione, ovvero dei clienti che si trovassero all’interno delle pertinenze associative, qualunque ne sia l’entità;

17. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e/o pazienti; ovvero grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

18. provocare e/o partecipare ad una rissa all'interno del luogo di lavoro, ovvero delle pertinenze ospedaliere; ovvero nella sede sociale e sue pertinenze, con passaggio alle vie di fatto, anche se coinvolgano due persone;

19. comportamenti violenti all’interno all'interno del luogo di lavoro, ovvero delle pertinenze ospedaliere e/o dell'Associazione ai danni dei colleghi, dei pazienti, e di chiunque, se connessi all’uso di bevande alcoliche e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope;

20. diffamazione nei riguardi della Associazione; del Presidente; dei colleghi e dei soci volontari, anche a mezzo dei social network (ad es. facebook, twitter, e simili);

21. inosservanza al divieto di fumare durante il lavoro quando tale divieto sia violato in locali ospedalieri, ovvero dell'autoambulanza e/o mezzi aziendali considerato che tali ultimi vanno sempre tenuti puliti considerato il trasporto di persone con problemi di salute;

22. grave negligenza nella esecuzione del servizio che implichino pregiudizio alla incolumità dei pazienti; ovvero delle persone trasportate (ad es., omicidio stradale, sinistro stradale con danni fisici, ecc.), specie se ciò è avvenuto in stato di alterazione fisica per uso di alcolici e/o di sostanze stupefacenti;

23. furto in danno di pazienti trasportati; colleghi di lavoro; e/o di chiunque comunque venga a contatto con la postazione del S.E.U. 118 per qualsivoglia motivo; e/o in Associazione, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorità giudiziaria. Al licenziamento si soggiace anche nel caso di agevolazione e/o di complicità nella commissione di tali reati;

24. grave insubordinazione nei confronti della Associazione, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla esecuzione del servizio;

25. sentenza di condanna passata in giudicato per reati che possano ledere la immagine della Associazione anche se commessi prima della assunzione.

26. inosservanza delle disposizioni relative all'emergenza COVID-19

27. mancato utilizzo e/o manomissione dei DPI

Ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70, questa Associazione, come detto innanzi, non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa, anche con l’assistenza della propria organizzazione sindacale alla quale abbia dato prova di aderire.

* * * * *

Il presente codice disciplinare ha effetto immediato dalla sua esposizione in bacheca e lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito della Associazione.

Questa Associazione rende noto e conoscibile a tutti i dipendenti il presente disciplinare, in attuazione dell’art.7 della legge n.300 del 20.05.1970.

Troia, 01 aprile 2020

IL PRESIDENTE